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Codesto Istituto Finanziario, con la nota cui si risponde, rende noto che alcune amministrazioni, e particolarmente l'A.T.A.C. e la S.T.E.F.E.R., cui la presente è diretta per conoscenza, ritengono non poter consentire il rilascio del benestare ad un'operazione di prestito contratto da un proprio dipendente verso cessione di quinto dello stipendio o del salario, se a prova dell'estinzione del precedente prestito, in corso di ammortamento, non sia prodotto l'atto di revoca e di quietanza del debito per cessione in corso. finanziarie. La questione prospettata da codesto Istituto è già stata esaminata da questo Ispettorato Generale, che, al riguardo, ha fatto conoscere il proprio parere alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che l'aveva richiesto, nonché alla Associazione Nazionale fra le Casse di Risparmio Italiane. ùA codesto stesso Istituto, in precedenza, è stato reso noto il procedimento da seguire per risolvere il problema controverso. finanziarie. Per intendere, il, significato e la portata delle disposizioni contenute nell'ultima comma dell'art.58 del Regolamento 28.7.1950, n. 895, occorre collegare tale disposizione con l'art.39 del T.U. 5.1.1950, n. 180. Qui il relatore, dopo di aver indicato il periodo di tempo che deve trascorrere perché l'impiegato possa chiedere un nuovo prestito, avendone già contratto un altro che ancora non ha estinto per intero, subordina il rinnovo alla condizione che <il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso >. finanziarie. Tale norma, prevista per i dipendenti statali, è applicabile, ai sensi dell'art.55 del predetto T.U., a tutti i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, contemplati nell'art.1 dello stesso T.U. L'art.58 del Regolamento non autorizza, in modo alcuno, ad identificare la prova dell'estinzione della precedente cessione nell'esibizione dell'atto di revoca e quietanza, documento che è previsto dall'art.47 del T.U. solo per il caso di estinzione volontaria, mentre qui s'è nel campo dell'estinzione coatta; anzi deve dirsi che esclude una tale interpretazione, se detto articolo si mette in relazione con le altre norme, del Regolamento e del T.U. che concordemente sanciscono l'obbligo di estinguere la cessione in corso contemporaneamente alla somministrazione all'interessato del netto ricavo della, nuova operazione. finanziarie.
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