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Pertanto, quanto consigliato dallo scrivente nella nota predetta va modificato nel senso che quando, l'operazione sia; rinnovata dallo stesso Istituto, questo, nel notificare il nuovo contratto, comunichi all'Amministrazione, dalla quale dipende il cedente, di avere, nel computare il netto ricavo dell'operazione, detratto l'importo del residuo, credito per precedente cessione, la quale, all'atto del pagamento, sarà, di conseguenza, estinta. Quando invece la cessione sia stata rinnovata, con altro Istituto, il precedente cessionario dovrebbe comunicare all'Amministrazione, e per conoscenza al nuovo mutuante, su moduli da questo rimessigli unicamente all'assegno, di aver ricevuto da detto nuovo mutuante l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e di essere stato quindi soddisfatto di ogni suo credito verso il cedente. consulenti finanziari investimenti. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito al dipendenti dello Stato - Risoluzione 4 maggio 1949 Prot. n. 37914 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione da parte degli impiegati e salariati nel Titolo III dei T.U. 5-6-1941, n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. consulenti finanziari investimenti.
L'Istituto di Credito, cui la presente è, inviata per conoscenza, ha fatto presente come codesto Comune, allorché riceve la notifica di un nuovo atto di cessione consentita da un proprio dipendente che abbia già in corso di ammortamento un mutuo sullo stipendio o sul salario non voglia riconoscere altro documento idoneo a fornire la prova richiesta dall'art.59 del Regolamento, approvato dal R.D. 3 aprile 1942, n. 708, se non la quietanza liberatoria relativa alla avvenuta anticipata estinzione del precedente mutuo.
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Si ritiene far rilevare che il detto art.59, non richiedendo espressamente tale atto di quietanza, ammette che la prova dell'anticipata estinzione della precedente cessione, della quale vuole evitare il cumulo alla nuova, possa essere fornita anche da altro documento idoneo a sollevare l'amministrazione dagli obblighi che le incombono quale debitrice ceduta verso il precedente cessionario.
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