CONSULENTE FINANZIARIO INVESTIMENTO - CONSULENTI FINANZIARI INVESTIMENTI
PRESTITI E MUTUI - SERVIZI FINANZIARI ONLINE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
E, nel caso prospettato, per quanto riguarda gli obblighi dell'Istituto mutuante, l'art.41, terzo comma, del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 dispone: < L'Istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo>. Per il caso, poi, che la nuova cessione sia stipulata con lo stesso Istituto che ha consentito la cessione precedente non ancora estinta, ricorre l'art.40 dello stesso T.U., che, al secondo comma, subordina la stipulazione alla <condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantità, alla estinzione, della cessione in corso>. consulente finanziario investimento. L'art. 56, primo comma, del T.U. sostituito dall'art.1 n.13 del D.L.L. 6 febbraio 1946, n. 103, stabilisce, infine, che per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel Titolo III, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute anche nello art.40 e nel primo e terzo comma dell'art.41 sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. consulente finanziario investimento. MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato - Risoluzione 16 novembre 1948 - Prot. n. 57201 - Pos. R.59. OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati e contemplati dal Titolo III del T.U. 5-6-1941 n. 874, mentre è in corso di ammortamento un precedente mutuo. consulente finanziario investimento. La Società per Azioni......... ha sollevato alcune osservazioni circa la procedura consigliata da questo Ispettorato Generale, con la nota n. 52407 del 21 settembre u.s., per la prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione, che, ai sensi dell'art.59 del Regolamento approvato con R.D. 3 aprile 1942, n. 708, dev'essere fornita all'Amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo. consulente finanziario investimento.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
detecting Macromedia Flash™ Player...