CARTE CREDITO BANCARIE - CARTA CREDITO BANCARIA
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c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario; d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore; carte credito bancarie. e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante; f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano. I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati. carte credito bancarie. Art.24 (Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante). Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente. Art.27 (Istruttoria della domanda di prestito diretto). carte credito bancarie. L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo. Art.30 (Liquidazione ed ammortamento del prestito). carte credito bancarie. L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese. Sono liquidati distintamente: a) l'importo lordo del prestito;
b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%;
carte credito bancarie.
c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito;
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