CARTA DI CREDITO - CARTE DI CREDITO
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L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonché la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie. Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art.27 del testo unico. carta di credito. La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e Versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione. carta di credito. La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art.41 del testo unico. Art.23 (Provvedimenti dopo la concessione della garanzia). L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso: carta di credito.
a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;
b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonché della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;
carta di credito.
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