CALCOLO TASSO INTERESSE - TASSI DI INTERESSE
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l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. Art.16 (Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni). calcolo tasso interesse. E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo. Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria. Il Fondo è destinato: calcolo tasso interesse. 1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia; 2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio. calcolo tasso interesse. I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo. Art.21 (Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del Fondo).
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento.
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I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia. La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.
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